QUALITÀ ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

L’acqua riveste un ruolo di straordinaria importanza per l’organismo umano poiché elemento necessario per il corretto mantenimento di diverse funzioni vitali, indispensabile in quanto bisogno primario per la salute umana.
Per essere considerata idonea al consumo umano, all’acqua deve essere attribuito il connotato di potabilità, requisito che richiede il rispetto di determinate caratteristiche chimico-fisiche oltre che microbiologiche.
Tali parametri sono stabiliti dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 Attuazione della direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
L’obiettivo della nuova normativa è quello di garantire che l’acqua che beviamo sia sicura, priva di sostanze tossiche ed agenti patogeni pericolosi tramite l’introduzione di nuove regole, nuove responsabilità e procedure di controllo.
Tale normativa riconosce la potabilità dell’acqua come un requisito fondamentale che deve essere garantito in tutta la filiera idropotabile, non più solo da parte del gestore idropotabile ma anche dal gestore della rete idrica interna – GIDI – specificando che la qualità chimica e microbiologica dell’acqua cambia tra il punto di consegna e il punto di utenza poiché influenzata da diversi fattori.
Circostanze associabili a condizioni di rischio di maggior rilevanza
- Età costruttiva e destinazione d’uso degli edifici e delle reti interne ed eventuale realizzazione di ampliamenti strutturali in tempi diversi;
- Lunghezza e complessità degli impianti idrici, esistenza di reti e utenze idriche diverse da quella potabile (acque grigie, di riuso, pozzi, ecc.);
- Rilevanti variazioni di flusso o utilizzo intermittente/inutilizzo prolungato nel tempo della rete idrica;
- Sistemi di trattamento al punto di consegna e/o al punto d’uso dell’acqua;
- Materiali che entrano a contatto con l’acqua potabile;
- Presenza di serbatoi di stoccaggio ;
- Scarsa/assente documentazione tecnica dell’impiantistica o dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione eseguiti;;
- Vulnerabilità degli utenti presenti negli edifici, correlabile principalmente alla destinazione d’uso degli edifici (es. ospedali, centri medici, case di cura).
Il decreto, inoltre, definisce diverse classi di edifici prioritari (A, B, C1, C2, D, E), prevedendo in funzione della categoria diverse azioni di prevenzione e controllo, in misura cogente o di raccomandazione.
Tra le principali novità si segnalano:
- Introduzione requisiti minimi da rispettare per garantire la salubrità delle acque destinate al consumo umano (Allegato I – parti A, B e D);
- Introduzione dell’approccio di valutazione e gestione del rischio idrico;
- Creazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) e/o Piani di Autocontrollo degli Impianti Idrici Interni e/o Piani di Verifica dei requisiti di potabilità dell’acqua erogata
Step operativi
- Preliminare raccolta dati e informazioni al fine di conoscere nel dettaglio la rete idrica interna e la relativa gestione;
- Identificazione classe prioritaria;
- Elaborazione piano di autocontrollo degli impianti idrici interni per gli edifici di classe di priorità B/C1/C2
- Elaborazione di un piano di verifica igienico-sanitaria degli impianti idrici interni per gli edifici di classe di priorità B/C1/C2/D
- Definizione di un piano di verifica dei requisiti di potabilità dell’acqua erogata
- Consegna della documentazione ed illustrazione dei contenuti e adempimenti da adottare dal personale addetto.
