Questionario Formazione

Vuoi verificare il tuo livello di conoscenza?
Rispondi alle seguenti domande e compila il test di autovalutazione Haccp!

Tipologia di attività
Provincia e comune dove ha sede l’attività
Numero addetti:
Quando il titolare/legale rappresentate (OSA) ha seguito un corso di formazione in materia di sicurezza alimentare?
Quando gli addetti hanno seguito un corso di formazione in materia di sicurezza alimentare?
1) La formazione in materia di igiene è obbligatoria?

2) Cos’è il termine minimo di conservazione?

3) Una malattia può essere trasmessa con l’alimento?

4) Quando devi aggiornare il Manuale di Autocontrollo?

5) È obbligatorio indicare gli allergeni in etichetta/nei menù

6) Cos'è il sistema HACCP?

7) Qual è la corretta successione delle fasi in cui si articola un processo di sanificazione:

8) I cibi già cotti e non consumati:

9) Qual è la condizione favorevole per lo sviluppo del Botulino

10) In un prodotto congelato i microrganismi muoiono:

Clicca su INVIA Per inviarci le tue risposte e ottenere l’esito subito del test di autovalutazione.

*** Attenzione ***

Ti consigliamo di provvedere ad eseguire un corso di aggiornamento! Soprattutto perché negli ultimi anni sono entrate in vigore nuove normative e regolamenti ne eri al corrente? Sei sicuro di soddisfare quanto richiesto dalla normativa? Ti ricordiamo che:

  • Il Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione, introduce nell’allegato II del regolamento (CE) n.852/2004 uno specifico capitolo XI bis sulla cultura della sicurezza alimentare, di cui al comma 1 riporta che:

Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino, rispettando i requisiti seguenti:

  1. a) impegno da parte della dirigenza, conformemente al punto 2, e di tutti i dipendenti alla produzione e alla distribuzione sicure degli alimenti;
  2. b) ruolo guida nella produzione di alimenti sicuri e nel coinvolgimento di tutti i dipendenti in prassi di sicurezza alimentare;
  3. c) consapevolezza, da parte di tutti i dipendenti dell’impresa, dei pericoli per la sicurezza alimentare e dell’importanza della sicurezza e dell’igiene degli alimenti;
  4. d) comunicazione aperta e chiara tra tutti i dipendenti dell’impresa, nell’ambito di un’attività e tra attività consecutive, compresa la comunicazione di deviazioni e aspettative;
  5. e) disponibilità di risorse sufficienti per garantire la manipolazione sicura e igienica degli alimenti.

Sei in grado di dimostrarlo concretamente?

Ricorda che stiamo parlando di salute pubblica: basta un comportamento sbagliato per causare danni alla salute dei consumatori!

*** Attenzione ***

Sai che sei a rischio sanzione? Vediamo insieme perché!

  • Il Reg. CE 852/2004 Allegato II capitolo XII riporta quanto segue:
  1. Gli operatori del settore alimentare devono assicurare: che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d’igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;
  2. che i responsabili dell’elaborazione e della gestione della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un’adeguata formazione per l’applicazione dei principi del sistema HACCP;
  3. che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

 

  • Il Decreto legislativo 193/2007, art.6, comma 5, in caso di mancata formazione come di mancata ottemperanza di altri requisiti generali in materia di igiene, prevede quanto segue:

“Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare operante ai sensi regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria, che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui l’allegato II (2) al regolamento CE 852/2004 e altri requisiti specifici previsti dal regolamento CE 853/2004, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro”.

  • La Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, art. 126, prevede che:
    1. Gli operatori del settore alimentare provvedono alla formazione, addestramento e aggiornamento del proprio personale addetto ad una o più fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004
    2. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo, verificano, anche sulla base di direttive regionali, l’adeguatezza delle procedure formative, con particolare riferimento ai comportamenti operativi degli addetti al settore.
  • Il Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione, introduce nell’allegato II del regolamento (CE) n.852/2004 uno specifico capitolo XI bis sulla cultura della sicurezza alimentare, di cui al comma 2 è previsto:

L’impegno da parte della dirigenza deve comprendere le azioni seguenti:

  1. garantire che i ruoli e le responsabilità siano chiaramente comunicati nell’ambito di ogni attività dell’impresa alimentare;
  2. mantenere l’integrità del sistema di igiene alimentare quando vengono pianificate e attuate modifiche;
  3. verificare che i controlli vengano eseguiti puntualmente e in maniera efficiente e che la documentazione sia aggiornata;
  4. garantire che il personale disponga di attività di formazione e di una supervisione adeguate;
  5. garantire la conformità con i pertinenti requisiti normativi;
  6. incoraggiare il costante miglioramento del sistema di gestione della sicurezza alimentare

 

A prescindere dalle sanzioni, non sottovalutare la formazione del tuo personale.

Ricorda che stiamo parlando di salute pubblica: basta un comportamento sbagliato per causare danni alla salute dei consumatori!